IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989 che prevede, tra l'altro, l'elaborazione e l'adozione di schemi pre visionali e programmatici al fine di pianificare le attivita' e gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa della ap provazione dei piani di bacino, fissando, altresi', l'iter per il riparto dei relativi fondi; Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recan te disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, con il quale e' stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici; Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispetti vamente, in data 7 gennaio 1992 e 18 luglio 1995, con i quali so no stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento: per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento, tra le attivita' conoscitive dello Stato, delle autorita' di bacino; concernente i criteri per la pianificazione di bacino; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, con i quali sono state approvate le ripartizioni dei fondi disponibili nel periodo 1989-93 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989 e all'art. 9 della legge n. 253 del 1990; Considerato che gli schemi previsionali e programmatici relativi al 1989-91 hanno documentato un fabbisogno di interventi urgenti finalizzati, tra l'altro, alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografica superficiale, di subsidenza ed erosione costiera, di inquinamento delle acque e del suolo, per un ammontare complessivo di circa lire 13.700 miliardi; Considerato, altresi', che a seguito delle riduzioni e delle rimodulazioni determinate da successivi provvedimenti legislativi e dalle leggi finanziarie la validita' temporale delle previsioni di cui agli stessi schemi previsionali e programmatici 1989-92 si e' protratta fino ad assorbire i successivi stanziamenti relativi agli anni 1993, 1994, 1995 e 1996; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, legge finanziaria 1997, che nella tabella C stanzia per le finalita' della legge sulla difesa dei suolo la somma complessiva di lire 1.040 miliardi nel triennio 1997-99, ripartita in ragione di lire 420 miliardi nel 1997 e 310 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999; Considerato che restano da attuare una considerevole quota di interventi e che per le ragioni sopra esposte occorre aggiornare il quadro previsionale e programmatico delle attivita' da svolgere nel settore della difesa del suolo nel triennio 1997-99, mediante l'utilizzo delle somme a tal fine stanziate nella tabella allegata alla citata legge finanziaria 1997; Considerata l'impossibilita' di predisporre il programma nazionale ai sensi dell'art. 25 della legge n. 183 del 1989 per i ritardi nelle attivita' di competenza delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, nonche' la necessita' di dover porre termini precisi al fine di accelerare gli adempimenti previsti dalla stessa legge per la sua attuazione; Ritenuto, pertanto, che le predette somme debbano essere destinate al finanziamento dei piani stralcio di cui all'art. 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, gia' approvati e degli schemi previsionali e programmatici, come previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione programmatica relativi al regime transitorio della legge sulla difesa del suolo nelle more della approvazione dei piani di bacino, ripartite ed utilizzate sulla base delle procedure, dei criteri e delle modalita' indicati dallo stesso art. 31 della citata legge n. 183 del 1989; Visto l'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398; Visto il parere, espresso in data 8 maggio 1996, del Comitato nazionale della difesa del suolo che, quale criterio di ripartizione per i bacini idrografici delle somme sopraindicate, ha ritenuto debbano essere confermati i parametri, gia' utilizzati per i precedenti stanziamenti relativi alla superficie e alla popolazione residente in ciascun bacino, incidenti con pari peso, in considerazione sia della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili a fronte dei fabbisogni di interventi urgenti progettati, sia della oggettivita' e trasparenza della scelta adottata, sia della esigenza di assicurare in modo equilibrato a ciascun bacino un livello minimo di strumenti finanziari da utilizzare per far fronte alle situazioni di squilibrio presenti in tutto il territorio nazionale, sia soprattutto della constatata indisponibilita', allo stato attuale delle conoscenze, di altre variabili significative che possano essere utilizzate per interpretare in maniera affidabile il reale stato delle caratteristiche del territorio, in sede di allocazione delle risorse finanziarie; Ritenuto che i criteri di riparto degli stanziamenti sin qui adottati non tengono conto delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e antropiche dei bacini interessati e che tali caratteristiche debbano essere valutate contestualmente ai fini della complessiva definizione e prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, allo scopo di individuare le priorita' cui dovra' uniformarsi il programma di cui all'art. 1 del presente decreto; Considerato che, sulla base delle informazioni gia' disponibili presso i Servizi tecnici nazionali, il Ministero per le politiche agricole, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni centrali e regionali, e' possibile elaborare analisi utili alla definizione dei nuovi criteri di riparto degli stanziamenti riferibili alle condizioni del territorio ed al rischio idrogeologico; Ritenuto di dover impegnare la Conferenza Statoregioni a predisporre entro il 31 dicembre 1997 una proposta di criteri di ripartizione dei fondi che tenga conto delle predette caratteristiche, possibilmente associandole alle relative condizioni di rischio, nonche' della capacita' di spesa con riguardo ai fondi erogati nel periodo 1989-96; Ritenuto che, ai fini del necessario e urgente adeguamento funzionale e tecnico scientifico dei Servizi tecnici nazionali, appare adeguato definire una quota di riserva pari a complessive lire 30 miliardi, ripartite in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997-1998-1999, da corrispondere sulla base di un dettagliato programma approvato dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183 del 1989; Ritenuto, altresi', che il triennio 1997-99 debba costituire un arco temporale decisivo al fine delle definizioni delle attivita' indirizzate alla pianificazione e che sia opportuno definire, per le dette finalita', l'ammontare del 10% delle somme attribuite a ciascun bacino quale limite massimo di spesa utilizzabile per le attivita' di pianificazione, salvi i casi dei bacini nei quali gli atti di costituzione siano intervenuti nel corso dell'ultimo triennio; Ritenuto di dover ripartire i fondi previsti nella legge finanziaria per l'esercizio 1997, a norma dell'art. 31, comma 5, della legge n. 183 del 1989, prevedendo la riserva del 50% dei fondi disponibili a favore dei bacini del Po, dell'Arno, del Tevere e del Volturno, nonche' calcolando le quote da attribuire a ciascun bacino idrografico in relazione alla estensione territoriale ed alla popolazione residente al 31 dicembre 1991, con pari peso; Ritenuto che dover prevedere una quota aggiuntiva di lire 30 miliardi per il bacino dell'Arno, in accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/2372/44, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1996 (legge finanziaria 1997), da destinare alla progettazione degli interventi urgenti per la salvaguardia dal rischio idrogeologico; Ritenuto che, per accelerare il processo di attuazione della legge n. 183 del 1989 ed in particolare la costituzione e l'operativita' degli organi di bacino, il trasferimento dei fondi assegnati debba essere subordinato all'avvenuto insediamento dei comitati tecnici previsti dall'art. 10, comma 2, della stessa legge n. 183 del 1989, come modificata dall'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253; Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, adottata nella seduta del 9 maggio 1997 e nella seduta del 15 luglio 1997; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 luglio 1997; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che dispone che tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. La somma complessiva di 1.040 miliardi, ripartita in lire 420 miliardi per l'anno 1997 e lire 310 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, e' suddivisa tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, nonche' i Servizi tecnici nazionali, in conformita' all'allegata tabella A, facente parte integrante del presente decreto. 2. Sulle somme attribuite nella tabella A a ciascun bacino per gli anni 1998 e 1999, una quota pari al 33% per ciascuna annualita' sara' ripartita sulla base dei nuovi criteri di ripartizione tra i bacini idrografici, predisposti dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 1997. L'erogazione delle somme relative agli accantonamenti per le annualita' 1998 e 1999 e' disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base della nuova ripartizione effettuata con delibera del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183 del 1989. 3. Ove al 30 giugno 1998, per la mancanza dei sopracitati criteri, non sia possibile procedere, le somme saranno erogate cosi' come previsto nella tabella A. 4. I soggetti competenti destinano le somme di cui alla tabella A ad un programma di interventi, opere, azioni, misure di prevenzione con indennizzi ed incentivi ad essi funzionali, attivita', anche di tipo sperimentale, e sistemi di monitoraggio, definiti prioritariamente nell'ambito dei piani di bacino o dei piani stralcio di cui all'art. 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, ed in subordine nell'aggiornamento degli schemi previsionali e programmatici 1989-92 per il triennio 1997-99. 5. Nei bacini di rilievo interregionale e regionale il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento del fondi all'atto della costituzione dei comitati tecnici previsti dall'art. 10, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, cosi' come modificata dall'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, ovvero se nel programma di cui al comma 4, come definito al successivo art. 4, sia indicato il responsabile del coordinamento.