IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la legge  18  maggio  1989, n.  183,  recante  norme per  il
riassetto  organizzativo  e  funzionale  della difesa  del  suolo,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989 che prevede, tra
l'altro,  l'elaborazione  e  l'adozione  di schemi  pre  visionali  e
programmatici al fine di pianificare le attivita' e gli interventi da
realizzare in  fase transitoria,  in attesa  della ap  provazione dei
piani  di  bacino, fissando,  altresi',  l'iter  per il  riparto  dei
relativi fondi;
  Visto  l'art.  9 della  legge  8  agosto  1990,  n. 253,  recan  te
disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
23 marzo 1990, con il quale  e' stato approvato l'atto di indirizzo e
coordinamento  ai fini  della elaborazione  ed adozione  degli schemi
previsionali e programmatici;
  Visti i decreti del  Presidente della Repubblica, rispetti vamente,
in data  7 gennaio 1992  e 18  luglio 1995, con  i quali so  no stati
approvati gli atti di indirizzo e coordinamento:
  per determinare i  criteri di integrazione e  di coordinamento, tra
le attivita' conoscitive dello Stato, delle autorita' di bacino;
   concernente i criteri per la pianificazione di bacino;
  Visti il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri 1 marzo
1991 ed il decreto del  Presidente della Repubblica 26 novembre 1994,
con  i  quali   sono  state  approvate  le   ripartizioni  dei  fondi
disponibili  nel periodo  1989-93 da  destinare all'attuazione  degli
schemi previsionali e  programmatici di cui all'art.  31 della citata
legge n. 183 del 1989 e all'art. 9 della legge n. 253 del 1990;
  Considerato che gli schemi previsionali e programmatici relativi al
1989-91  hanno  documentato  un   fabbisogno  di  interventi  urgenti
finalizzati,  tra  l'altro,  alla  razionalizzazione  dell'uso  delle
risorse idriche, a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico,
della  rete  idrografica  superficiale,  di  subsidenza  ed  erosione
costiera, di inquinamento  delle acque e del suolo,  per un ammontare
complessivo di circa lire 13.700 miliardi;
  Considerato,  altresi',  che  a  seguito delle  riduzioni  e  delle
rimodulazioni determinate  da successivi provvedimenti  legislativi e
dalle leggi  finanziarie la  validita' temporale delle  previsioni di
cui agli  stessi schemi  previsionali e  programmatici 1989-92  si e'
protratta fino  ad assorbire i successivi  stanziamenti relativi agli
anni 1993, 1994, 1995 e 1996;
  Vista la  legge 23 dicembre  1996, n. 663, legge  finanziaria 1997,
che nella tabella C stanzia per le finalita' della legge sulla difesa
dei suolo  la somma complessiva  di lire 1.040 miliardi  nel triennio
1997-99, ripartita  in ragione di  lire 420  miliardi nel 1997  e 310
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999;
  Considerato  che  restano da  attuare  una  considerevole quota  di
interventi e che  per le ragioni sopra esposte  occorre aggiornare il
quadro previsionale  e programmatico delle attivita'  da svolgere nel
settore  della  difesa  del  suolo  nel  triennio  1997-99,  mediante
l'utilizzo delle  somme a tal  fine stanziate nella  tabella allegata
alla citata legge finanziaria 1997;
  Considerata l'impossibilita' di  predisporre il programma nazionale
ai sensi dell'art. 25 della legge n. 183 del 1989 per i ritardi nelle
attivita'  di  competenza  delle   autorita'  di  bacino  di  rilievo
nazionale, interregionale e regionale, nonche' la necessita' di dover
porre termini precisi al fine  di accelerare gli adempimenti previsti
dalla stessa legge per la sua attuazione;
  Ritenuto, pertanto, che le  predette somme debbano essere destinate
al finanziamento dei piani stralcio  di cui all'art. 17, comma 6-ter,
della  legge  n.  183  del   1989,  gia'  approvati  e  degli  schemi
previsionali e programmatici, come previsti dall'art. 31 della citata
legge  n.  183  del  1989,  nel loro  aggiornamento,  quali  atti  di
proposizione programmatica relativi al regime transitorio della legge
sulla difesa  del suolo  nelle more della  approvazione dei  piani di
bacino,  ripartite  ed utilizzate  sulla  base  delle procedure,  dei
criteri e delle modalita' indicati  dallo stesso art. 31 della citata
legge n. 183 del 1989;
  Visto l'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione
in legge, con modificazioni del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
  Visto  il parere,  espresso in  data  8 maggio  1996, del  Comitato
nazionale della difesa del suolo  che, quale criterio di ripartizione
per  i  bacini idrografici  delle  somme  sopraindicate, ha  ritenuto
debbano  essere  confermati  i   parametri,  gia'  utilizzati  per  i
precedenti stanziamenti  relativi alla superficie e  alla popolazione
residente   in  ciascun   bacino,   incidenti  con   pari  peso,   in
considerazione  sia  della   limitatezza  delle  risorse  finanziarie
disponibili a fronte dei fabbisogni di interventi urgenti progettati,
sia della oggettivita' e trasparenza della scelta adottata, sia della
esigenza  di  assicurare in  modo  equilibrato  a ciascun  bacino  un
livello minimo di  strumenti finanziari da utilizzare  per far fronte
alle  situazioni  di  squilibrio  presenti  in  tutto  il  territorio
nazionale,  sia soprattutto  della constatata  indisponibilita', allo
stato attuale delle conoscenze,  di altre variabili significative che
possano essere  utilizzate per interpretare in  maniera affidabile il
reale  stato  delle  caratteristiche   del  territorio,  in  sede  di
allocazione delle risorse finanziarie;
  Ritenuto  che  i criteri  di  riparto  degli stanziamenti  sin  qui
adottati  non tengono  conto  delle caratteristiche  geomorfologiche,
idrogeologiche  e  antropiche  dei  bacini  interessati  e  che  tali
caratteristiche debbano essere valutate contestualmente ai fini della
complessiva  definizione  e  prevenzione   del  rischio  idraulico  e
idrogeologico,  allo scopo  di  individuare le  priorita' cui  dovra'
uniformarsi il programma di cui all'art. 1 del presente decreto;
  Considerato  che, sulla  base delle  informazioni gia'  disponibili
presso i  Servizi tecnici  nazionali, il  Ministero per  le politiche
agricole,   il   Ministero   dei  lavori   pubblici,   il   Ministero
dell'ambiente  e le  altre amministrazioni  centrali e  regionali, e'
possibile elaborare analisi utili  alla definizione dei nuovi criteri
di  riparto   degli  stanziamenti  riferibili  alle   condizioni  del
territorio ed al rischio idrogeologico;
  Ritenuto   di  dover   impegnare  la   Conferenza  Statoregioni   a
predisporre  entro il  31 dicembre  1997 una  proposta di  criteri di
ripartizione   dei    fondi   che   tenga   conto    delle   predette
caratteristiche, possibilmente associandole  alle relative condizioni
di rischio,  nonche' della capacita'  di spesa con riguardo  ai fondi
erogati nel periodo 1989-96;
  Ritenuto  che,  ai  fini   del  necessario  e  urgente  adeguamento
funzionale  e  tecnico  scientifico dei  Servizi  tecnici  nazionali,
appare adeguato definire una quota di riserva pari a complessive lire
30 miliardi,  ripartite in lire  10 miliardi per ciascuno  degli anni
1997-1998-1999,  da  corrispondere  sulla   base  di  un  dettagliato
programma approvato dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della
legge n. 183 del 1989;
  Ritenuto,  altresi', che  il triennio  1997-99 debba  costituire un
arco  temporale decisivo  al fine  delle definizioni  delle attivita'
indirizzate alla pianificazione e che  sia opportuno definire, per le
dette finalita', l'ammontare del 10% delle somme attribuite a ciascun
bacino quale limite massimo di spesa utilizzabile per le attivita' di
pianificazione,  salvi  i casi  dei  bacini  nei  quali gli  atti  di
costituzione siano intervenuti nel corso dell'ultimo triennio;
  Ritenuto  di   dover  ripartire   i  fondi  previsti   nella  legge
finanziaria  per l'esercizio  1997, a  norma dell'art.  31, comma  5,
della legge n. 183 del 1989,  prevedendo la riserva del 50% dei fondi
disponibili a favore  dei bacini del Po, dell'Arno, del  Tevere e del
Volturno, nonche' calcolando le quote  da attribuire a ciascun bacino
idrografico  in  relazione  alla   estensione  territoriale  ed  alla
popolazione residente al 31 dicembre 1991, con pari peso;
  Ritenuto  che  dover prevedere  una  quota  aggiuntiva di  lire  30
miliardi  per il  bacino dell'Arno,  in accoglimento  dell'ordine del
giorno n. 9/2372/44, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta
del  14 novembre  1996 (legge  finanziaria 1997),  da destinare  alla
progettazione  degli  interventi  urgenti  per  la  salvaguardia  dal
rischio idrogeologico;
  Ritenuto che, per accelerare il  processo di attuazione della legge
n. 183  del 1989 ed  in particolare la costituzione  e l'operativita'
degli organi  di bacino, il  trasferimento dei fondi  assegnati debba
essere  subordinato all'avvenuto  insediamento  dei comitati  tecnici
previsti dall'art. 10,  comma 2, della stessa legge n.  183 del 1989,
come modificata dall'art.  3, comma 2, della legge 7  agosto 1990, n.
253;
  Vista la proposta  del Comitato dei Ministri per  i Servizi tecnici
nazionali  e  gli interventi  nel  settore  della difesa  del  suolo,
adottata nella seduta del 9 maggio  1997 e nella seduta del 15 luglio
1997;
  Sentita la  Conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni e  le province autonome di  Trento e di Bolzano  nella seduta
del 17 luglio 1997;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, che dispone  che tutti gli atti per i  quali e' intervenuta la
deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 1 ottobre 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro dei lavori pubblici, di  concerto con i Ministri del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica,  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  somma complessiva di  1.040 miliardi, ripartita in  lire 420
miliardi per l'anno 1997 e lire  310 miliardi per ciascuno degli anni
1998  e  1999,  e'  suddivisa  tra i  bacini  di  rilievo  nazionale,
interregionale e  regionale, nonche' i Servizi  tecnici nazionali, in
conformita'  all'allegata tabella  A,  facente  parte integrante  del
presente decreto.
  2. Sulle somme attribuite nella tabella  A a ciascun bacino per gli
anni 1998 e 1999, una quota pari al 33% per ciascuna annualita' sara'
ripartita sulla base  dei nuovi criteri di ripartizione  tra i bacini
idrografici, predisposti dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e  le province autonome  di Trento e  di Bolzano entro  il 31
dicembre 1997. L'erogazione delle  somme relative agli accantonamenti
per le  annualita' 1998 e 1999  e' disposta con decreto  del Ministro
dei lavori  pubblici, sulla base della  nuova ripartizione effettuata
con delibera del Comitato dei Ministri  di cui all'art. 4 della legge
n. 183 del 1989.
  3. Ove al 30 giugno 1998,  per la mancanza dei sopracitati criteri,
non  sia possibile  procedere, le  somme saranno  erogate cosi'  come
previsto nella tabella A.
  4. I soggetti  competenti destinano le somme di cui  alla tabella A
ad un programma  di interventi, opere, azioni,  misure di prevenzione
con indennizzi ed  incentivi ad essi funzionali,  attivita', anche di
tipo    sperimentale,   e    sistemi   di    monitoraggio,   definiti
prioritariamente nell'ambito dei piani di bacino o dei piani stralcio
di cui all'art. 17,  comma 6-ter, della legge n. 183  del 1989, ed in
subordine    nell'aggiornamento   degli    schemi   previsionali    e
programmatici 1989-92 per il triennio 1997-99.
  5. Nei  bacini di rilievo  interregionale e regionale  il Ministero
dei  lavori pubblici  provvede  al trasferimento  del fondi  all'atto
della costituzione dei comitati  tecnici previsti dall'art. 10, comma
2,  della  legge  18  maggio  1989, n.  183,  cosi'  come  modificata
dall'art. 3,  comma 2, della legge  7 agosto 1990, n.  253, ovvero se
nel programma di cui al comma  4, come definito al successivo art. 4,
sia indicato il responsabile del coordinamento.